Art. 5.
(Promozione dell'associazionismo familiare).

      1. Lo Stato riconosce il principio della sussidiarietà orizzontale in ambito sociale in base al quale sono gestite dal servizio pubblico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui svolgono la propria attività.
      2. In base al principio di cui al comma 1, lo Stato valorizza e sostiene, altresì, la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni private che operano nel settore sociale rivolte a:

          a) organizzare e favorire la nascita di forme di associazionismo sociale, atte a promuovere il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione delle banche dei tempi, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

          b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e di formazione per i componenti delle famiglie, in ordine ai ruoli di ciascuno di essi nell'ambito familiare e sociale;

          c) favorire una corretta informazione alle donne sul tema dell'aborto affinché

 

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possano maturare la scelta più consapevole in ordine alla prosecuzione della gravidanza.

      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro per censire le associazioni di cui al comma 2 costituite sul territorio di competenza e provvedono annualmente a trasmettere i relativi dati al Ministro delle politiche per la famiglia ai fini di cui al comma 4.
      4. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Registro nazionale delle associazioni familiari, al quale sono iscritte le associazioni censite ai sensi del comma 3.